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L'ABC del ddl intercettazioni

di Claudio Tucci

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10 giugno 2009

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Codice deontologico giornalisti (articolo 1, comma 33). Previsto che il Garante della privacy possa vietare il trattamento o disporne il blocco di dati utilizzati nell’esercizio dell’attività giornalistica in caso di violazioni contenute nel codice deontologico. Il Garante può, anche, prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione (gratuita) in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione. Possono partecipare al procedimento, anche, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti, in relazione alla responsabilità disciplinare dell’iscritto.

 

Divieto di pubblicare le intercettazioni (articolo 1, commi 5, 7 e 8). Arriva un giro di vite sul fronte intercettazioni. Introdotto, in primo luogo, il divieto di rendere noti, anche parzialmente e sia per sunto che per contenuto, documenti e atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare. Vietato, poi, pubblicare, anche, le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari, almeno fino a quando l’indagato (o il suo avvocato difensore) non ne siano venuti a conoscenza. Dopo di che se ne potrà pubblicare il contenuto. Resta, comunque, fermo il divieto di pubblicare le intercettazioni riportate nelle ordinanze. Stabilito, inoltre, il divieto di pubblicare documenti, atti o, semplicemente, contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione o che riguardino fatti, circostanze e persone estranee alle indagini e di cui sia stata disposta l’espunzione. Confermato che la violazione di tale divieto costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. E di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone sopra indicate, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che, nei successivi 30 giorni, verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a 3 mesi.

 

Divieto di utilizzare le intercettazioni (articolo 1, commi 15 e 16). Chiarito che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge e, comunque, quando non siano state osservate alcune disposizioni previste del presente provvedimento. Analogo divieto è previsto qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione a esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti.

 

Intercettazioni agli 007 (articolo 1, comma 14). Stabilito che se un Pm volesse intercettare utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza dovrà informare entro 5 giorni il presidente del Consiglio dei ministri che può apporre il segreto di Stato. Se entro 30 giorni non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento. Chiarito, poi, che l’opposizione del segreto di Stato impedisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.

 

Informazioni sull’azione penale (articolo 1, comma 24). Quando esercita l’azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l’autorità da cui l’impiegato dipende, dando notizia dell’imputazione, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto. Quando, invece, l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all'autorità ecclesiastica. Il pubblico ministero invia l’informazione, anche, quando taluno di questi soggetti è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

 

Misure cautelari personali (articolo 1, comma 18). Stabilito che, in ogni caso, i difensori possono prendere visione integrale dell’intercettazione, richiamata per contenuto nell’ordinanza per l’applicazione delle misure cautelari personali.  CONTINUA ...»

10 giugno 2009
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